Si comunica che sono entrate in vigore a partire dal 9 agosto 2017, le nuove 'regole' sulla commercializzazione e l'utilizzo dei prodotti da costruzione previste dal decreto legislativo 106/2017 del 16 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 159 del 10 luglio.
Le novità riguardano non solo il fronte adempimenti del fabbricante dei prodotti, ma anche la responsabilità di tutti gli operatori coinvolti, ovverosia costruttore, direttore lavori, direttore esecuzione, progettista e collaboratori, in caso di utilizzo di prodotti non conformi.
Per quanto attiene la responsabilità dei tecnici professionisti, il decreto prevede sanzioni penali o amministrative proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, recepito dal D.lgs menzionato. Vengono considerate le attività svolte nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, individuando infine delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione.
Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio (art.20);
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