Sul tema dell’aggiornamento Coordinatore sicurezza vi sono ancora molti dubbi in merito alle scadenze previste nel D.Lgs. 494/96 e nel D.Lgs. 81/2008 relativamente a tutti quei professionisti che si sono abilitati a livello temporale con la precedente o attuale normativa.
In ordine alla richiesta di chiarimenti per gli obblighi quinquennali di aggiornamento della formazione specifica per Coordinatori sicurezza ai sensi dell’art. 98 d.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare rispetto alla collocazione temporale delle previste 40 ore di aggiornamento e alle conseguenze derivanti dall’eventuale mancato completamento dello stesso alle scadenze previste, appare chiara la necessità di fornire le seguenti indicazioni ed esemplificazioni coerenti con gli Accordi Stato Regioni del 2012 e del 2016.
Coordinatore sicurezza abilitato dopo l’entrata in vigore del D.lgs.n.81/2008.
Per i Coordinatori abilitati dopo il 9 aprile 2008 e dunque dopo l’entrata in vigore del Testo Unico, il “contatore” quinquennale decorre dalla data di superamento dell’esame finale del corso da 120 ore.
Questi tecnici devono (dovevano) completare il loro aggiornamento per complessive 40 ore ogni 5 anni dalla data dell’esame finale e i debiti pregressi si sommano.
Coordinatore sicurezza abilitato prima dell’entrata in vigore del D.lgs.n.81/2008 e dunque in vigenza del d.lgs.n. 494/96.
Per i Coordinatori abilitati prima del 9 aprile 2008, il “contatore” quinquennale decorre proprio dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008.
Questi tecnici avrebbero dovuto completare il loro primo aggiornamento per complessive 40 ore entro il 9 aprile 2013 e completare il secondo (sempre di 40 ore) entro il 9 aprile 2018, per un totale complessivo di 80 ore.
Conseguenze del mancato aggiornamento.
Il mancato aggiornamento del Coordinatore alle scadenze previste non comporta la perdita del “titolo” acquisito attraverso il corso di abilitazione da 120 ore, ma comporta la temporanea sospensione dalla capacità di esercitare il ruolo di Coordinatore, sia in fase di progettazione che di esecuzione dell’opera.
Tale sospensione è operativa sino al raggiungimento del numero di ore d’aggiornamento necessarie e dunque sino “alla compensazione del debito” formativo in termini di ore, con la precisazione che durante il periodo di sospensione per carenza formativa il Tecnico non può assumere o continuare a gestire il ruolo di Coordinatore.
Le conseguenze potrebbero essere, in questi termini, significative: il Coordinatore potrebbe avere ripercussioni di carattere penale per false dichiarazioni, per abuso di ruolo, per esercizio abusivo della professione etc. mentre per il committente, vista la “culpa in eligendo e/o in vigilando” sulle capacità professionali evidenziate dall’art.98, potrebbero scattare tutti i provvedimenti previsti dall’art. 90 commi 3,4,5, art. 91 comma 1, art. 92 comma 1 e art. 93 comma 2 del D.lgs. n.81/2008.
Il Presidente
Geom. Cerrai Dario
Questo sito utilizza cookies tecnici funzionali all'esperienza di navigazione e cookies, anche di terze parti, per offrirti servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni dei suddetti cookies clicca il pulsante "informativa estesa". Se accetti cliccando su "Accetta e continua" acconsenti all'uso dei cookie.