L’art. 1 del DPCM del 22/3/2020 recita espressamente che le attività
professionali non sono sospese restando ferme le disposizioni di cui
all’art. 1 punto 7 del DPCM del 11/3/2020 che si riporta di seguito.
Ciò detto il Collegio dei Geometri non può che prendere atto della
decisione intrapresa dal Governo, peraltro diversa da quella di Lombardia e
Piemonte dove gli Studi professionali sono stati chiusi con un’ordinanza
regionale.
Purtroppo allo stato della grave situazione sanitaria in corso, non
riusciamo a condividere questa scelta e quindi auspichiamo che oltre i
Decreti, i regolamenti e le interpretazioni della politica nazionale, in
ognuno di noi prevalga il buonsenso e la responsabilità affinchè siano
effettuate valutazioni di sicurezza in base alle circostanze più diverse
che possono presentarsi sia nel proprio Studio che nel raggiungimento dello
stesso.
Dal DPCM sembra inoltre rilevarsi il fermo dei cantieri edili legati agli
immobili civili ad esclusione di quelli relativi alle opere pubbliche di
manutenzione ferroviaria, stradale e ad altre opere particolari; anche in
questo caso oltre al rispetto della norma si raccomanda la prudenza
soprattutto se si ricoprono gli incarichi di D.L. o di C.S.E.
Le disposizioni di cui sopra sono valide fino al 3 aprile 2020 e il fermo
delle attività sospese è valido a partire dal 25 marzo 2020.
Il Presidente
Art. 1 punto 7 DPCM 11/3/2020
In ordine alle attivita' produttive e alle attivita'
professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti
nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non
indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse
possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale
misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione
individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,
anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
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